Art. 6.
(Dichiarazione anticipata di trattamento).

      1. Le direttive contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), sono impegnative ai fini delle scelte sanitarie del medico, il quale può disattenderle solo nel caso in cui non siano più corrispondenti a quanto l'interessato aveva espressamente previsto al momento della loro redazione, sulla base degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e terapeutiche, ovvero qualora esse siano in contrasto con lo stato dell'arte medica, e indicando compiutamente le motivazioni della decisione nella cartella clinica dell'interessato.
      2. Con il medesimo atto l'interessato può esprimere la dichiarazione anticipata di trattamento, stipulare il contratto di cui all'articolo 5, nonché conferire la relativa procura, ovvero nominare un fiduciario.
      3. Il fiduciario eventualmente nominato ai sensi del comma 2 è incaricato di attuare la volontà del disponente quale risulta dalla lettera della dichiarazione anticipata di trattamento, dall'attività di ricostruzione del significato da attribuire al testo della dichiarazione o, in caso di mancanza di istruzioni, nel migliore interesse dell'incapace.
      4. La dichiarazione anticipata di trattamento è redatta sotto forma di atto pubblico notarile. Una copia dell'atto è inviata, a cura del notaio ricevente, senza ritardo, al consiglio nazionale del notariato, ai fini della sua iscrizione nel registro di cui all'articolo 9.
      5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 587 e seguenti del codice civile.

 

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      6. Il contenuto della dichiarazione anticipata di trattamento e le convenzioni oggetto del mandato in previsione dell'incapacità non sono considerati, ai fini della presente legge, dati sensibili ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.